Manifestazioni pubbliche

La legge provinciale del 13 maggio 1992, n. 13 disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto...

Data di pubblicazione:

02/05/2022

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La legge provinciale del 13 maggio 1992, n. 13 disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di rappresentazioni teatrali e cinematografiche, di recite, intrattenimenti, manifestazioni sportive, spettacoli viaggianti, esposizioni e spettacoli simili, nonché l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione. 

Per lo svolgimento delle feste bisogna presentare la seguente documentazione

  • comunicazione scritta della manifestazione con domanda per la somministrazione di cibi e bevande con due marche da bollo a € 16,00  (esente da imposta da bollo se l’associazione è iscritta ai sensi della legge sul volontariato)
  • documento che comprovi l’iscrizione dell’associazione all’albo, il numero di codice fiscale e una copia dello statuto dell’associazione  
  • documento che comprovi la disponibilità del locale o del terreno in cui sarà tenuta la manifestazione 
  • comunicazione della manifestazione alla Questura 

Gli organizzatori sono vivamente pregati di attenersi alle disposizioni di legge in materia e a tutte le altre norme e condizioni. Il loro mancato rispetto sarà perseguito con sanzioni penali ed economiche. Il mancato rispetto delle norme comporta poi anche la riduzione del diritto a tenere menifestazioni future. 

Per ulteriori informazioni si chiede di contattare l'ufficio licenze (n. tel. 0474/654123 info@predoi.it)



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Ultimo aggiornamento: 11/09/2024, 10:17

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